Lo slittamento della nomina dei revisori non nominati

Pubblicato in Ratio News

Conseguenze e riflessioni sulle disposizioni del decreto Milleproroghe, anche nell’ottica di un’eventuale revoca dell’incarico già formalizzato.


Sebbene i termini siano ormai scaduti il 16.12.2019, il decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) in approvazione al Senato concederà una mini” proroga di 4 mesi (6 se si ricorre alla deroga di rinvio all’approvazione del bilancio) per le Srl e le cooperative che ancora non hanno provveduto alla nomina del revisore o dell’organo di controllo. Tale rinvio, quindi, permetterà alle società di adeguarsi entro i termini di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2019, ossia entro il 29.04.2020. Se l’adempimento verrà espletato in concomitanza dell’assemblea di approvazione del bilancio, dovrebbe mettere il revisore nelle condizioni di partire direttamente con le verifiche per l’esercizio 2020.
Come era stato sottolineato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in un documento pubblicato a dicembre, l’infelice termine del 16.12 (frutto del solo decorrere dei termini giuridici, ossia dei 9 mesi successivi all’entrata in vigore della disposizione), ha generato non pochi problemi sotto il profilo applicativo. Infatti (e in contrapposizione con alcuni articoli che erroneamente sostenevano posizioni differenti) la nomina in corso d’esercizio, così come nel periodo che intercorre tra la chiusura dell’esercizio e l’assemblea di approvazione del bilancio, avrebbe richiesto necessariamente l’espletamento dei controlli già a partire dall’anno 2019.
Sotto il profilo operativo si fa presente che tale slittamento temporale modifica il perimetro di riferimento per l’individuazione dei soggetti obbligati alla nomina, in quanto i limiti dimensionali (totale dell’attivo oltre 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni oltre i 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 20 unità) dovranno essere verificati nel biennio 2018/2019 e non più 2017/2018. Questa variazione potrebbe sollevare da tale incombenza le società che hanno già provveduto alla nomina, quindi sorge un dubbio: in questa situazione, è possibile avviare un procedimento di revoca (ovviamente solo dopo attenta valutazione degli accordi siglati tra le parti al momento del conferimento dell’incarico)? In tale prospettiva, se ritenuto opportuno, la revoca potrebbe avvenire in concomitanza dell’assemblea di approvazione del bilancio 2019, tenendo presente che buona parte del lavoro sarà già stato svolto e quindi il compenso sarà comunque dovuto. Si auspica che tale questione venga accuratamente approfondita in tempi ragionevoli.

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