La sostanza economica nella corretta contabilizzazione dei Ricavi

Pubblicato in Ratio News

Sebbene si sia in attesa della versione definitiva del principio contabile OIC 34, l’attuale bozza permette comunque una serie di riflessioni sull’approccio che deve essere seguito per la corretta rilevazione dei ricavi in conto economico.

In linea con quanto già avvenuto a livello internazionale con lo IAS18 e poi l’IFRS15, il 7.03.2022 si è conclusa la finestra temporale per l’invio delle osservazioni in vista della definitiva pubblicazione del nuovo principio contabile OIC 34 sul tema dei ricavi. Tale principio contabile sostituirà le previsioni contenute nel principio contabile OIC 15 che disciplinava i crediti. Su specifica previsione dello stesso principio contabile, l’oggetto di osservazione sono i soli ricavi ricompresi alla voce A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico. Sono esplicitamente esclusi da questo principio contabile le transazioni che producono i loro effetti nella voce A5 – Altri ricavi (a cui si rimanda all’OIC 12), le transazioni che non hanno finalità commerciale, nonché i lavori in corso su ordinazione (per i quali si rimanda all’OIC 23).

Accade infatti sovente che un singolo contratto di vendita possa prevedere pluralità di transazioni aventi ad oggetto beni e servizi che nella loro contabilizzazione non possono necessariamente essere trattati congiuntamente. Fondamentale è quindi, come illustrato dalla bozza di OIC 34, l’individuazione delle c.d. unità elementari di contabilizzazione. In particolare, dalla lettura del contratto, deve essere stabilito quali sono tali unità elementari che devono quindi essere trattate separatamente. In questa logica, la segmentazione del contratto risulta necessaria, in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni che dovranno essere contabilizzati separatamente a seconda della loro specifica natura.
A tal fine, dopo l’individuazione, è necessario procedere con la loro valorizzazione allocando parte del prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare. Il prezzo complessivo deve essere ripartito sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita delle singole unità elementari e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari incluse nel contratto.
In assenza di un prezzo di riferimento, la società può stimare il prezzo di vendita con differenti metodologie (prezzi di mercato, costi attesi più margine, o ancora con il metodo residuale). Qualora non sia comunque possibile stimare attendibilmente il prezzo di vendita attraverso questi metodi, il ricavo sarà quantificato come pari al costo.
Quantificato il valore delle singole unità elementari, va definito il momento esatto di rilevazione del ricavo in base al principio di competenza economica. Tale momento sarà distinto a seconda che si tratti di vendita di beni o di prestazioni di servizi.

  • Per la vendita di beni, infatti, i ricavi sono rilevati quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita, l’ammontare può essere determinato in maniera attendibile e il processo produttivo dei medesimi beni è completato. Queste 3 condizioni devono essere contemporaneamente rispettate.
  • Se invece si tratta di ricavi per prestazioni di servizi, si ricorda che essi vanno rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento se l’accordo tra le parti prevede il diritto al corrispettivo via via che la prestazione risulta eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza possa essere misurato attendibilmente. Nel caso in cui la società non possa utilizzare il criterio dello stato avanzamento lavori, il ricavo per il servizio è iscritto in conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

L’impostazione seguita dallo standard setter nazionale, in linea con quanto fatto a livello internazionale, ribadisce l’importanza di una lettura sostanziale dei singoli contratti di vendita al fine di differenziare il trattamento contabile a seconda delle specificità delle sue singole componenti (unità elementari).

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