Rivalutazione gratuita per alberghi e terme

Pubblicato in Ratio News

La misura riguarda i beni risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2019 per le imprese maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus.

Come evidenziato da uno studio della Banca di Italia con riferimento al 2018, il turismo pesa circa il 5% del PIL nazionale in modo diretto, che balza al 13% se si considerano le attività correlate. Da tali numeri si evince la rilevanza del settore e l’importanza di provvedimenti volti a tutelare queste attività che risultano oggi le più colpite dall’attuale crisi sanitaria.
Oltre alle varie iniziative generiche quali il contributo a fondo perduto, lo sgravio Imu e il credito d’imposta sugli affitti (senza limite di fatturato, nel nostro caso), spicca il nuovo trattamento previsto per la rivalutazione dei beni di impresa, così come disposto all’art. 6-bis D.L. 23/2020 convertito in L. 5.06.2020, n. 40. In particolare, con l’introduzione della discriminante settoriale, le imprese alberghiere e termali potranno avvalersi di tale ulteriore beneficio, sia in termini di patrimonializzazione di bilancio (anche in vista delle ingenti perdite che tale comparto sta maturando in questi mesi), sia in termini di vantaggio di natura fiscale dovuto alla deducibilità dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. I vantaggi sono fruibili a condizione che non si utilizzino i principi IFRS per la predisposizione del bilancio d’esercizio. Secondo quindi tali disposizioni, la rivalutazione attualmente in corso si riferisce ai beni risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2019 (anche se interamente ammortizzati) e per le società operanti in tali settori risulta essere a titolo gratuito, senza quindi applicazione di imposta sostitutiva o di altra imposta.
La rilevanza, anche fiscale, di tali maggiori valori è riconosciuta a partire dall’esercizio in cui la rivalutazione è realizzata, mentre si prevede un periodo triennale per la detassazione di eventuali plus/minusvalenze generate dalla cessione. Per esempio, in caso di rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 2020, l’eventuale cessione risulterà fiscalmente vantaggiosa a partire dall’esercizio 2024. Rimane comunque in sospensione d’imposta la riserva iscritta a patrimonio netto a bilanciamento del maggior valore iscritto tra le attività. Tale vincolo può essere sciolto, in linea con le precedenti versioni della rivalutazione, tramite affrancamento a seguito del pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. La rivalutazione deve essere eseguita in un esercizio, oppure in 2 esercizi (2020 e 2021) e non deve più necessariamente riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con annotazione nel relativo inventario e in nota integrativa. Inoltre, nel caso in cui un’impresa operante nel settore alberghiero o termale abbia esercitato la facoltà concessa dalla L. 160/2019, i suoi effetti fiscali si produrranno già a partire dal medesimo anno.

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