Ulteriori adempimenti nella vigilanza a seguito della crisi sanitaria

Pubblicato in Ratio News

I controlli del collegio sindacale per le attività definite essenziali e per quelle invece chiuse.

L’attuale crisi sanitaria sta influenzando in maniera determinante ii comportamenti e le prassi aziendali. Tali condizionamenti, ovviamente, hanno una diretta ricaduta anche sull’attività dei soggetti chiamati a vigilare sul rispetto della legge e dello statuto (art. 2403 C.C.) e, più in generale, sulla correttezza dell’amministrazione nelle imprese. In particolare, non solo l’epidemia ha pregiudicato la possibilità di spostamento e, quindi limitato alcuni controlli che possono essere posti in essere, ma ci si trova anche a fronteggiare nuove normative che impongono obblighi perentori di immediata applicazione. Pertanto, in ottemperanza al ruolo svolto dal collegio sindacale nel verificare che l’impresa sia compliant con il dettame normativo, sarà necessario vigilare sull’attuazione dei provvedimenti volti a fronteggiare l’attuale epidemia.
Tra questi, un controllo necessario e urgente riguarda l’inclusione o l’esclusione delle imprese dalle attività definite essenziali, per le quali non è stata prevista la chiusura (D.M. 25.03.2020 in modifica del Dpcm 22.03.2020). Questo controllo è necessario per prevenire maggiori rischi in capo all’impresa e all’imprenditore. Se l’attività svolta non rientrasse nel perimetro delle attività ritenute essenziali, sarà compito del collegio sindacale verificare che gli amministratori ne abbiano disposto la sospensione secondo i termini stabiliti e abbiano effettuato le opportune comunicazioni di chiusura ai soggetti interessati. Altrimenti, se l’attività svolta non rientrasse in tale categoria, ma fosse ritenuta funzionale ad assicurare la continuità delle filiere essenziali, l’impresa può comunicare la continuazione dell’attività alla Prefettura che svolgerà le valutazioni in merito. In tal caso, quindi, i sindaci dovranno supervisionare la congruità della richiesta, nonché il suo formale espletamento.
Qualora invece la società potesse comunque operare, il collegio sindacale dovrà richiedere all’organo amministrativo indicazioni sul recepimento di quanto contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Questo controllo ha la finalità di tutelare i lavoratori, provando a garantire la sussistenza della sicurezza sul posto di lavoro, facendo prevalere quando possibile le pratiche di smart working (lavoro a distanza), nonché verificando sul posto di lavoro l’adozione di eventuali criteri di ingresso, procedure di sanificazione e l’assunzione di precauzioni igieniche e di distanziamento sociale. Tali tipi di verifiche, come anche sostenuto in dottrina, devono essere tema da affrontare durante una riunione del collegio, oppure, come forse opportuno, essere oggetto di apposita riunione del collegio nella quale verrà richiesta la partecipazione del soggetto che, tramite deleghe, è incaricato di rendicontare su queste tematiche.
Circa invece le valutazioni che il collegio è chiamato a porre in essere in merito alla continuità aziendale, sebbene le attuali disposizioni contenute nel Decreto Liquidità permettano una sua estensione qualora presente nel periodo precedente, il collegio dovrà comunque effettuare le valutazioni al fine di verificare se la presenza di tale assunzione sia sostanziale, oppure condizionata dalle attuali disposizioni.

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