Riduzione del capitale per perdite in parziale sospensione

Pubblicato in Ratio News

La norma introdotta dal decreto “Liquidità” dovrebbe riguardare solo le situazioni causate dall’emergenza sanitaria e comportare minori responsabilità per l’amministratore.

A seguito degli effetti della crisi prodotta dall’attuale pandemia che rischia di arrecare ingenti perdite a molte imprese, alcuni provvedimenti sono stati assunti al fine di disinnescare meccanismi legali che, sebbene di consolidata utilità in circostanze ordinarie, potrebbero produrre ulteriori difficoltà in un momento eccezionale e d’emergenza.
Tra questi, di particolare rilevanza per imprese e soci, spicca la temporanea sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione in presenza di perdite rilevanti. Tale sospensione opera in deroga agli artt. 2446 (cc. 2 e 3), 2482-bis (cc. 4, 5 e 6), 2447 e 2482-ter C.C. ed è stata introdotta con l’art. 6 D.L 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”) convertito in L. 40/2020. Come noto, infatti, l’ordinamento pone un campanello d’allarme preventivo volto a monitorare che lo squilibrio di carattere economico non pregiudichi la consistenza patrimoniale, con prevedibile ricaduta sulla solvibilità dell’impresa. In tali circostanze, quindi, la normativa obbliga gli amministratori a rendere edotti i soci e, a seconda della fattispecie, a richiedere l’assunzione di opportuni provvedimenti.
Stando quindi a tale impianto, l’attuale deroga sospende gli obblighi di copertura delle perdite che si sono verificate nel corso degli esercizi chiusi dal 9.04 al 31.12.2020. La formulazione però si presta a molteplici interpretazioni, in quanto si potrebbe ritenere che la deroga possa essere concessa anche alle perdite risultanti dal bilancio 2019, ma di cui si è venuti a conoscenza solo dopo l’introduzione del provvedimento, oppure al ripianamento se preventivamente è stato decretato un rinvio, oppure, in una logica più restrittiva, si potrebbe fare riferimento alle sole perdite che hanno come causa l’emergenza sanitaria (di questo orientamento è il Tribunale di Catania con sentenza del 28.05.2020). Come notato da alcuni autori, questa seconda interpretazione meglio si concilia con l’interpretazione letterale della norma, con la sua ratio e soprattutto non crea disparità di trattamento con chi ha provveduto ad approvare il bilancio in tempi celeri, nè con chi ha tempestivamente assunto gli opportuni provvedimenti.
Tale interpretazione trova conforto alla luce del fatto che gli amministratori dovrebbero effettuare un monitoraggio costante sull’andamento della gestione e, pertanto, al 9.04 una perdita rilevante maturata nell’esercizio precedente sarebbe già dovuta essere individuata e gestita (senza indugio). A parere di chi scrive, in ogni modo, lo snellimento nella sovrastruttura normativa non è da confondere con la realtà sostanziale, soprattutto se un’impresa ha registrato difficoltà già in periodi precedenti e sarebbe ancora più opportuno ricorrere a provvedimenti in vista delle non rosee prospettive future. Tale impostazione, sotto il profilo normativo, concede un parziale scarico di responsabilità, ma non solleva dalle necessità che può avere un’impresa in crisi, compromettendo il presupposto di continuità che, sebbene apparentemente derogato dal legislatore, mantiene comunque la sua piena centralità.
Fatte queste premesse, la sospensione in oggetto non riguarda comunque l’iter procedurale di segnalazione di un eventuale squilibrio di gestione nè, quindi, il dovere in capo agli amministratori di convocare l’assemblea e di informare i soci. Aspetti che, se fossero omessi, esporrebbero gli amministratori alle responsabilità di cui all’art. 2486 C.C.

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