Doppia contribuzione per i soci-amministratori di S.r.l.

Pubblicato in Ratio News

Un tema spesso sottovalutato da coloro che rivestono il doppio ruolo di socio-amministratore in una S.r.l., è la problematica contributiva. Il presente contributo mette in luce la questione evidenziandone le principali implicazioni e fornendo un aggiornamento sullo sviluppo che il fenomeno ha avuto negli ultimi anni.

E’ ormai consolidato l’orientamento INPS che richiede, per lo svolgimento in una S.r.l. dell’attività sia di amministrazione che di socio lavoratore, l’iscrizione alla doppia gestione contributiva: Gestione commercianti (ex Legge n. 613/1966) e Gestione Separata (Legge n. 335/1995). Si tratta di una fattispecie non rara nel nostro Paese, in quanto spesso il socio che ricopre la carica di amministratore concorre con il suo operato alla formazione del fatturato aziendale, nonché, così come illustrato dalla Legge 622/1996, si fa carico della piena responsabilità dell’impresa per l’assunzione di oneri e rischi relativamente alla sua gestione.

La sola iscrizione alla gestione separata si configura nell’eventualità in cui il socio abbia esclusivamente ruolo amministrativo e che lo svolgimento di attività di carattere commerciale non si possa qualificare personale e abituale (non più prevalente). Per definire il concetto di abitualità ai fini INPS si rimanda alle linee guida contenute nella Circolare INPS n. 78/2013 che per una sua valutazione ne evidenzia la sistematicità e la reiterazione della prestazione, la presenza/assenza di altri dipendenti, ed inoltre i contenuti dell’attività lavorativa possono essere sia carattere esecutivo che organizzativo-direzionale. Inoltre, come sancito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 126/E del 16.12.2011, i connotati di abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso relativo, e di conseguenza, la nozione di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare. L’iscrizione alla gestione separata pertanto incorrerà a seguito dello svolgimento delle mansioni di amministratore nel momento in cui dovessero essere riconosciuti emolumenti.

Nel caso invece in cui il socio-amministratore svolga un’attività più ampia, così come indicato dall’INPS, sarà necessaria anche l’iscrizione dello stesso alla Gestione Commercianti. Posizione assunta in qualità di socio lavoratore. L’ammontare di tale contributo è però rapportato ai redditi dichiarati ai fini IRPEF dalla società, in relazione alla quota sociale, a prescindere dalla verifica dell’eventuale attività lavorativa, nonché a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva o dall’effettiva distribuzione degli utili. La gestione Separata infatti può coesistere con l’iscrizione ad altre gestioni previdenziali in quanto non risulta subordinata al requisito di prevalenza dell’attività. In questo caso risulta irrilevante il principio della prevalenza in relazione al ruolo di amministratore.

In caso di non rispetto della suddetta impostazione, l’onere probatorio grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo.

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