Il giudizio del revisore sulla dichiarazione non finanziaria

Pubblicato in Ratio News

Le indicazioni dei principi di revisione e come tali procedure debbano essere declinate in caso di predisposizione volontaria della dichiarazione non finanziaria.

Il crescente interesse verso il report di sostenibilità presuppone parallelamente una sempre maggiore attenzione alla salvaguardia della correttezza nella sua redazione. Questa stretta relazione deve essere mantenuta al fine di garantirne e tutelarne la fiducia in capo ai suoi utilizzatori. Pertanto, così come avviene per l’informativa finanziaria contenuta nei bilanci, al pari tali verifiche devono necessariamente coinvolgere l’informativa c.d. non finanziaria.
Nell’ambito dei principi di revisione internazionali ISA Clarified, le procedure di controllo sono disciplinate dal principio ISAE 3000 (revised).

Allo stato attuale, così come disciplinato dal D.Lgs. 254/2016, la revisione dell’informativa non finanziaria, quando obbligatoria (imprese quotate con più di 500 dipendenti), consiste in primis nella verifica dell’avvenuta redazione della dichiarazione non finanziaria (attraverso apposito documento o in seno alla relazione sulla gestione), ma anche nell’attestazione della sua conformità rispetto a quanto richiesto dalla stessa normativa e conformità con i principi, le metodologie e le modalità di rendicontazione dichiarate.
Il revisore deve quindi, in prima battuta, indicare in un’apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio l’avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria, nonché confermare l’avvenuta approvazione da parte dell’organo amministrativo. Circa invece la conformità della dichiarazione non finanziaria, si richiede che il revisore esprima in un’apposita attestazione un parere sulla conformità delle informazioni fornite. Tale attestazione deve essere contenuta in un’apposita relazione, distinta rispetto al giudizio sul bilancio.
Come evidenziato da Assirevi nel documento di ricerca n. 226/2019, le conclusioni espresse dal revisore riguardano soltanto, al momento, una verifica di compliance dell’informativa rispetto a quanto richiesto dalla normativa e dal principio di rendicontazione prescelto dall’ente. Il revisore cioè non entra nel merito dell’analisi della correttezza dell’informativa riportata da parte dell’impresa relativamente alle tematiche oggetto di reporting.

Qualora invece il report di sostenibilità sia redatto su base volontaria, come nella maggior parte dei casi, secondo Assirevi (documento n. 215R del 2018), l’attività del revisore risulterà solo accertativa, ossia limitata all’approvazione della dichiarazione non finanziaria in capo al consiglio di amministrazione. L’esito di tale controllo sarà specificato dal revisore in un apposito paragrafo del suo giudizio al bilancio. Qualora invece la società abbia conferito specifico incarico al revisore per l’attestazione della sua conformità, sarà richiesta la predisposizione di apposito documento di attestazione.

In data 21.04.2021 la Commissione Europea ha pubblicato, a seguito di pubblica consultazione, la proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità che, tra i vari temi, suggerisce l’obbligo di certificazione di tutte le informazioni sulla sostenibilità, richiedendo una maggiore attenzione del processo di assurance.

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