Il potere di controllo del socio non amministratore nella S.r.l.

Pubblicato in Ratio News

A metà ottobre 2016 la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento di commento relativo al controllo individuale dei soci sull’amministrazione della Srl. Il contributo analizza l’ampio potere di controllo affidato all’iniziativa individuale del socio non amministratore sul controllo dell’andamento di gestione.

L’attività di controllo, così come sancita dall’articolo 2476, 2° comma, c.c. consente al socio che non partecipa all’amministrazione di seguire direttamente lo svolgimento degli affari sociali a tutela del concreto interesse soggettivo e del buon funzionamento dell’attività gestoria. È opportuno sottolineare che il controllo diretto dei soci sull’amministrazione non è più subordinato all’assenza degli organi di controllo interno, previsione precedentemente contenuta nel previgente articolo 2489 c.c., ma ora è previsto in ogni caso, indipendentemente dall’esistenza dello stesso.

Si tratta di un potere di controllo per il socio di carattere facoltativo, a differenza invece di quanto previsto per il socio amministratore. Inoltre, il potere esercitato dai soci si differenzia dal potere di controllo esercitato dal collegio sindacale. In particolare, perché i sindaci svolgono la loro funzione per verificare il buon andamento della gestione nell’interesse generale della società, i soci invece possono verificare il rispetto del loro interesse individuale, che si concretizza in una maggior tutela dei diritti del singolo così come dettati dal contratto sociale.

Il potere di controllo attribuito al socio dunque si esplica attraverso l’esercizio di due diritti distinti: il diritto all’informazione e il diritto alla consultazione. Per quanto riguarda il primo, si legittima il socio a richiedere agli amministratori notizie concernenti lo svolgimento degli affari sociali. In altri termini, tutto ciò che attiene al patrimoniale gestione dell’impresa, ovvero i fatti fondamentali per la determinazione e la ripartizione degli utili, nonché i rapporti giuridici economici interni o esterni. Per quanto invece riguarda il diritto alla consultazione, esso si attua riconoscendo il diritto di consultazione di tutti i documenti relativi all’amministrazione, includendo anche le scritture contabili, le fatture, estratti conto, ecc.. Tale diritto permette al socio di rendersi edotto mediante il confronto tra quanto si sia indirettamente appreso mediante l’esercizio del diritto di informazione e quanto risulta dall’esame dei documenti. Si fa presente che tale diritto può anche essere esplicato mediante l’assistenza di un professionista di fiducia, oppure con apposita delega.

Al fine però di non far gravare sulla società un eventuale utilizzo improprio di tali poteri da parte dei soci, che potrebbero compromettere il regolare funzionamento della società, trovano concreto esercizio alcuni limiti di carattere sostanziale. In particolare si fa riferimento al principio di correttezza, ex articolo 1175 c.c., e al principio di buona fede, ex articolo 1375 c.c.. Il socio pertanto dovrà valutare la sua ingerenza sull’attività sociale in proporzione all’effettiva tutela dell’interesse protetto evitando così che si traduca in un pregiudizio per la società. Nel caso in cui il socio infranga tali confini sarà responsabile per il pregiudizio eventualmente cagionato alla società

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