Il Rendiconto finanziario secondo l’OIC 10

Pubblicato in Ratio News

L’Organismo Italiano di Contabilità, sempre nell’ambito del riaggiornamento dei principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.lgs 139/2015, ha pubblicato sul finire di luglio la nuova bozza in consultazione del principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario. Eventuali osservazioni dovranno essere fatte pervenire entro il 15 di settembre.

A seguito delle novità introdotte nel nostro Ordinamento dal D.lgs 139/2015, con particolare riferimento alle modifiche che hanno coinvolto gli articoli 2423, 2435-bis e 2435-ter c.c., nonché l’inserimento del nuovo 2425-ter, lo standard setter nazionale ha elaborato una nuova versione del principio contabile nazionale OIC 10, attualmente in consultazione. Tale aggiornamento risultata particolarmente importante se si tiene conto che fino all’anno scorso la disciplina civilistica riguardante il bilancio d’esercizio non richiedeva espressamente la redazione del rendiconto finanziario come prospetto obbligatorio di bilancio, ma, sebbene già raccomandata dai principi contabili, la sua predisposizione era del tutto facoltativa. Informativa, inoltre, che doveva essere presentata in seno alla nota integrativa, così come anche riportato negli schemi xbrl.

Con la modifica all’articolo 2423 c.c., il rendiconto finanziario non è più da includere nella nota integrativa, ma è prospetto a sé stante, al pari del conto economico e dello stato patrimoniale. Prospetto obbligatorio, però, per le sole società chiamate a redigere il bilancio in forma ordinaria. Risultano invece esonerate dalla sua presentazione le c.d. micro-imprese e le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata così come invece previsto dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c..

Tra le varie indicazioni fornite si prevede che i flussi oggetto di rappresentazione siano i flussi di disponibilità liquide e che tali flussi siano distinti a seconda dell’attività (operativa, finanziaria e di investimento) a cui si riferiscono. Si tratta dell’unica modificha di rilievo apportata nel testo del principio contabile rispetto alla versione precedente. Si fa inoltre presente come il principio contabile non faccia più riferimento alla c.d. attività reddituale, ma gli attribuisca la connotazione più specifica di attività operativa. Ossia, l’attività che comprende i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché agli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento. Per quanto invece concerne il bilancio consolidato si precisa che le indicazioni sono state stralciate rinviando per la loro trattazione al principio contabile OIC 17 riferito al bilancio consolidato e al metodo del patrimonio letto. Viene inoltre specificato che la disciplina del rendiconto finanziario rientra nelle novità legislative che vanno applicate retroattivamente. Ciò comporta pertanto la necessità per il primo anno di effettuare un doppio rendiconto finanziario: uno riferito all’anno in corso e uno riferito all’anno precedente. In tal modo sarà possibile la lettura dei dati comparativi.

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