La disponibilità e la distribuita nelle riserve di patrimonio netto

Pubblicato in Ratio News

In vista dell’imminente processo di redazione dei bilanci la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento volto a orientare i professionisti nella gestione delle riserve, tema di particolare attualità alla luce delle recenti novità che riguardano la struttura, ma anche i criteri di valutazione del bilancio.

Partendo dall’assunto che il codice civile non definisce le nozioni di disponibilità (o indisponibilità) delle riserve di patrimonio, ne entra nel merito della loro distribuibilità o meno, il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti propone una ricostruzione su tale tema basata sugli orientamenti più diffusi nella dottrina, nonché i principi contabili nazionali OIC, recentemente aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 2015. Si precisa quindi che la nozione di disponibile è necessariamente da tener distinta rispetto a quella di distribuibile, in quanto le possibili utilizzazioni delle riserve possono essere: l’aumento gratuito del capitale sociale, il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio, la copertura delle perdite, la distribuzione ai soci e la destinazione a scopi specifici. Ne consegue quindi che la distribuibilità della stessa rappresenta solo una delle possibili opzioni. Pertanto, le riserve disponibili a loro volta possono distinguersi in distribuibili e non distribuibili, mentre le riserve indisponibili sono sempre indistribuibili. La non distribuibilità della riserva scaturisce da un divieto imposto o dalla legge o dallo statuto. La riserva da sovrapprezzo azioni è generalmente considerata disponibile ma, così come disposto dall’articolo 2431 c.c., risulta anche distribuibile dal momento in cui la riserva legale dovesse raggiungere il limite stabilito per legge. La riserva da rivalutazione, ossia la riserva che viene movimentata in caso di rivalutazione monetaria, può essere utilizzata al fine di coprire le perdite ma, così come disposto dal nuovo principio contabile, comporta l’obbligo di reintegrare la riserva con gli utili che si verranno a formare, oppure la riduzione dell’importo delle riserve in misura pari al valore utilizzato. Il documento affronta poi il tema della nuova riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, riserva che accoglie le variazioni di fair value di strumenti derivati generatisi nell’ambito di copertura di flussi finanziari attesi al netto di eventuali effetti fiscali differiti. Tale riserva, se positiva, non è disponibile e non utilizzabile per la copertura delle perdite. Inoltre tale riserva, così come disciplinato dal codice civile non è considerata nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412 (emissioni obbligazionarie), 2433 (distribuzione degli utili ai soci), 2442 (passaggio delle riserve a capitale), 2446 e 2447 (riduzione del capitale per perdite) c.c.. Ulteriore novità nella struttura del patrimonio netto è rappresentata dalla riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Tale riserva avendo segno negativo, a differenza della precedente riserva che doveva essere costituita quando le azioni proprie potevano essere iscritte nell’attivo, non genera grosse questioni in fase di prima iscrizione ed utilizzo. Piuttosto va precisato che in caso di annullamento delle suddette azioni, successivamente al loro acquisto, la contropartita al loro storno sarà il capitale, oppure, in caso di loro cessione, l’eventuale differenza tra il valore di iscrizione ed il valore di realizzo genererà un incremento o un decremento di un’altra voce di patrimonio netto.

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