Pubblicato in Ratio News
Pubblica consultazione del documento interpretativo n. 7, contenente il trattamento contabile della nuova misura introdotta dall’art. 110 D.L. 104/2020.
La nuova legge di rivalutazione monetaria si applica ai beni d’impresa e alle partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento, con l’esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Sono altresì esclusi i beni in corso di locazione finanziaria. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2020. Viene meno il vincolo delle categorie omogenee, permettendo di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene. Ai fini della rivalutazione, la normativa non richiede una perizia di stima, raccomandabile tuttavia per tutelare gli amministratori.
Dal confronto tra l’attuale documento in bozza e il documento interpretativo n. 5, che si riferiva alla precedente legge di rivalutazione monetaria (ex art. 1 c. 940 e ss. L. 145/2018), emergono alcune differenze dovute dalla diversa portata delle norme che hanno concesso la deroga in esame. In primis la rivalutazione 2020 consente l’opzione della rivalutazione ai soli fini civilistici. Si tratta di una possibilità non prevista dai precedenti interventi legislativi in quanto non generatrice di gettito, ma che rafforza l’utilità della norma nel potenziare a livello contabile la capitalizzazione delle imprese.
Circa le modalità di determinazione del valore della rivalutazione, viene confermato il limite massimo individuabile, alternativamente, nel valore d’uso o nel valore di mercato. Sulla modalità di rivalutazione, invece, in caso di immobilizzazioni materiali e immateriali, viene lasciata libertà agli amministratori di procedere tramite una delle consuete 3 opzioni: la rivalutazione contestuale del costo storico e del fondo ammortamento, la rivalutazione del solo costo storico oppure la riduzione del solo fondo ammortamento. Lo stesso documento però precisa che la rivalutazione, in sé, non modifica la vita utile del bene. Inoltre, si precisa che gli ammortamenti civilistici da imputare nel bilancio in cui è effettuata la rivalutazione devono essere determinati sulla base dei valori storici ante-rivalutazione e che quindi la rivalutazione impatterà nella determinazione del valore degli ammortamenti solo nell’esercizio successivo.
In caso di riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali, il documento OIC riprende la normativa che ne ribadisce la deducibilità, sia per le imposte sui redditi che per Irap, a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita. Questo allineamento tra l’impatto dei maggiori ammortamenti (nell’esercizio successivo alla rivalutazione) e il loro riconoscimento fiscale non fa sorgere alcuna differenza temporanea. Come detto, l’attuale documento è in consultazione e sarà possibile inviare osservazioni entro il 30.11.2020.