Le controllate dalle controllanti

Pubblicato in Ratio News

Le novità introdotte dal legislatore in tema di bilancio, seppur in maniera limitata, hanno modificato la struttura die prospetti di bilancio, nonché l’informativa sulle poste aperte con parti correlate. Il presente contributo prova a dare interpretazione alla modifica apportata.

Alla base della maggior rischiosità delle operazioni con parti correlate, vi è il particolare legame che vincola i soggetti coinvolti in queste transazioni. Il fatto che le parti non siano “indipendenti” tra di loro potrebbe influenzare in maniera diretta, o potenziale, le condizioni alle quali tali transazioni sono poste in essere. Tale legame, però, da solo non basta a generare abusi o pregiudizio verso terzi, ma, nell’eventualità in cui tali operazioni non dovessero essere condotte a condizioni di mercato oppure, caso ben più grave, essere effettuate senza una reale motivazione economica, è possibile che si qualifichino come potenti strumenti capaci, sotto un velo di apparente legalità, di produrre un ingiusto pregiudizio nei confronti di varie fasce di stakeholder. Per tale ragione, nel nostro Ordinamento, così come in quello dei principali Paesi industrializzati, si è posta particolare attenzione al grado di trasparenza richiesto su tali specifiche operazioni, in modo da permettere agli utilizzatori del bilancio di fare le loro opportune valutazioni in merito al comportamento adottato dagli amministratori e/o dai soci di maggioranza. Come noto, il D.Lgs 139/2015 ha comportato una modifica alla struttura dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico. Tra le modifiche vi è quella non meno rilevante riferita al dettaglio che deve essere fornito sulle posizioni aperte con e su eventuali imprese c.d. sorelle, ossia le imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Tale dettaglio deve essere fornito per le partecipazioni (immobilizzate e non), voce B.III.1.d, così come C.III.3-bis. Con tale previsione, si va a sostituire la previgente impostazione che richiedeva la loro iscrizione nella voce residuale “verso altri”.

Al pari, anche la voce crediti dovrà riportare questo dettaglio, sia per crediti di natura finanziaria (B.III.2.d), che per crediti commerciali (C.II.5). Allo stesso modo, anche in conto economico, in particolare alle voci C15, C16 e C17, dovrà essere fornita separata indicazione dei proventi oneri finanziari relativi a imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Sì deve però considerare che la nozione di “controllanti” può generare una serie di dubbi interpretativi. Una interpretazione letterale potrebbe indurre a ritenere che si riferisca solo al primo livello di controllo, ossia quello diretto. Secondo tale prospettiva, alla base del “controllanti”, espresso al plurale e non al singolare, si farebbe riferimento alla fattispecie del controllo congiunto. Un esempio è rappresentato dalle joint-venture. Una differente interpretazione porta invece a includere un’eventuale controllante della controllante e quindi a considerare in tale fattispecie anche il c.d. controllo indiretto. In questa prospettiva, si segnala che si viene a determinare un ampliamento del perimetro di correlazione, si pensi, ad esempio, al caso di società inserita in un gruppo molto articolato nel quale, a cascata, sono presenti numerosi controlli di tipo indiretto.

Al fine di individuare l’interpretazione che meglio risponde alla ratio della norma, difficilmente si può escludere la nozione di controllo indiretto, in quanto la controllata di una controllante della controllante è equiparabile, in termini di interesse del soggetto economico, a una società sorella.

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