Schemi fissi per i bilanci del Terzo settore

Pubblicato in Ratio News

La scelta del rendiconto per cassa o del bilancio sarà subordinata al superamento della soglia di 220.000 Euro di ricavi nell’esercizio precedente.

Sebbene se ne parli ormai dal 2016 e siano passati ben 4 Governi, sembrerebbe in dirittura d’arrivo il decreto di attuazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In attesa del suo arrivo, si può già prendere in esame la composizione e struttura del bilancio che questi enti saranno chiamati a redigere, qualora dovessero superare la soglia dei 220.000 euro di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque determinate. Tale parametro dimensionale dovrà essere verificato nel bilancio dell’esercizio precedente. Inoltre, nel computo delle entrate dovranno essere esclusi eventuali disinvestimenti, cioè le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto si tratta di entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente; fuori dal perimetro anche le entrate relative al reperimento di fonti finanziari.
Così come dispone l’art. 13, D.Lgs. 2.08.2017, n. 117, il contenuto minimo del bilancio degli enti del Terzo settore deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro (D.M. 5.03.2020). Emerge che il bilancio dovrà essere formato da stato patrimonialerendiconto gestionale e relazione di missione. Tali prospetti, così come disciplinato dalla norma, dovranno essere predisposti secondo il principio di competenza economica. La predisposizione sarà conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423 e 2423-bis e 2426 C.C., nonché ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche degli enti del Terzo settore; nella relazione di missione, l’ente dovrà dare atto dei principi e criteri di redazione adottati.
Tali schemi, a differenza di quanto accadeva in passato, sono da considerarsi fissi. Viene lasciata comunque disponibilità agli enti di suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettera maiuscola, quando questo favorisce la chiarezza di bilancio. Al pari viene concessa la possibilità di raggruppare tali voci quando il loro raggruppamento risulti rilevante per la comprensione del bilancio e favorisca la sua chiarezza. Le voci precedute da numeri arabi o lettera maiuscola che presenteranno importi nulli per 2 esercizi consecutivi, possono essere eliminate. In ogni caso, sia per i raggruppamenti, sia per l’eventuale eliminazione, sarà necessario fornire specifica nella relazione di missione.
Per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque determinate risultino inferiori a 220.000 Euro, è permesso (qualora si ritenga adeguato) predisporre il bilancio in forma di semplice rendiconto per cassa. In tal caso, quindi, si procederà in ottemperanza al principio di cassa. Tali prospetti troveranno applicazione a partire dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione, ma possono già fornire uno spunto di ispirazione in vista delle ormai prossime approvazioni di bilanci e rendiconti di associazioni, fondazioni e Onlus da effettuare entro il 31.10.2020, così come sancito in sede di conversione del Decreto Cura Italia.

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