Il Dscr come indicatore per la crisi d’impresa

Pubblicato in Ratio News

Secondo gli indici di allerta redatti dal Consiglio nazionale dei commercialisti, dopo aver verificato il patrimonio netto, si dovrà guardare agli oneri dell’indebitamento in chiave prospettica.


Così come disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14, per verificare che l’impresa non si stia avviando verso una situazione di crisi, dopo avere accertato che il patrimonio netto sia positivo e superiore al minimo legale, sarà necessario indagare la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento in chiave prospettica. A tal fine l’indicatore ritenuto più appropriato è il c.d. Dscr, ovvero Debt Service Cover Ratio. Questo indicatore misura la performance finanziaria delle imprese e il suo impiego è generalmente diffuso per la predisposizione, ma anche per la verifica, dei business plan alla base delle nuove iniziative economiche. In questa prospettiva, infatti, il Dscr verifica la sostenibilità complessiva dell’indebitamento finanziario come capacità dell’impresa di generare nel prossimo futuro flussi di cassa tali da permettere la totale copertura delle uscite finanziarie.
Circa le modalità di calcolo, il documento ha individuato 2 differenti approcci che però, se correttamente stimati, devono condurre allo stesso risultato. Il primo metodo di calcolo si basa sul budget di tesoreria. In tale prospetto devono essere indicate tutte le entrate e le uscite di liquidità attese nei successivi 6 mesi. Al numeratore saranno inserite tutte le entrate previste, incluse le giacenze iniziali di cassa, al netto delle uscite di liquidità previste nei prossimi sei mesi (a eccezione del rimborso dei debiti finanziari), ma anche aggiungendo o sottraendo i flussi monetari provenienti dalla gestione degli investimenti, nonché dalla gestione finanziaria ma per i soli flussi non riferiti a soggetti finanziatori. Al denominatore dovranno essere inserite le uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti finanziari dei prossimi sei mesi, ossia quelle riferite a banche e finanziatori.
Il secondo metodo si basa sul rapporto tra i flussi di cassa complessivi al servizio del debito, anche denominato Free cash flow, e i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo in scadenza.
Stante quanto premesso, il Cndcec, nell’elaborazione delle verifiche quantitative da porre in essere, ha stabilito che tale indicatore non debba assumere valori inferiori all’unità (1) per un periodo di osservazione che si estenda per almeno i prossimi 6 mesi. Quindi, se l’indicatore dovesse registrare un valore complessivo inferiore a 1, cioè la liquidità e i flussi positivi prodotti non fossero tali da dare totale copertura alle uscite richieste, si sarà in presenza di un segnale dall’allarme che dovrà essere prontamente gestito dall’organo amministrativo e in parallelo monitorato dall’organo di controllo. Va però precisato che, a prescindere dalla metodologia di calcolo adottata, la verifica dovrà essere svolta su base mensilizzata, così che, a prescindere dal risultato complessivo ottenuto sui 6 mesi di osservazione, non venga meno il concetto di tempestività nell’adempimento delle obbligazioni che in molti casi può condurre a una manifestazione d’insolvenza.
Se però, per ragioni endogene o esogene, la società fosse impossibilitata a produrre dati prospettici affidabili per determinare il Dsrc, oppure l’organo di controllo non dovesse ritenere tali valori credibili, sarà necessario ricorrere in ultima istanza agli indicatori settoriali, ma basati sui dati consuntivi.

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