Diverse tipologie di reddito per emolumenti agli amministratori

Pubblicato in Ratio News
Il compenso agli amministratori è un argomento rilevante sotto molteplici punti di vista.
Sotto il profilo contabile, fiscale e previdenziale, la remunerazione all`organo gestorio segue differenti discipline a seconda della tipologia di reddito che concorre a formare in capo all`amministratore.
Come sancito dall`articolo 2380-bis C.C., la gestione dell`impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l`attuazione dell`oggetto sociale.
Il compenso spettante all`organo gestorio è stabilito all`atto della nomina o dell`assemblea, così come disposto dall`articolo 2389 C.C. La stessa norma precisa inoltre che la remunerazione degli amministratori investiti da particolari cariche, in conformità dello statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nei casi in cui ovviamente esso sia presente. Gli emolumenti amministratori, nella prassi, costituiscono un costo per servizi che deve essere contabilizzato nella voce B7 di conto economico, quando questi non sono in partecipazione agli utili. Si tratta infatti di un servizio che l`amministratore presta all`impresa per la sua gestione.
La contabilizzazione del compenso varia però a seconda della tipologia di reddito che tale emolumento va a costituire. A decorrere dal 1.01.2001, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 342/2000, i compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore di società, associazione e altri enti costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi disciplinata ai sensi degli artt. 49-52 del Tuir. Tale assimilazione fa si che il sostituto d`imposta, al pari di quanto accade per i lavoratori dipendenti, dovrà porre in essere adempimenti quali l`assoggettamento del reddito agli scaglioni Irpef, tenendo conto delle detrazioni, nonché tutti gli adempimenti di natura previdenziale. Il compenso netto, pertanto, sarà il valore lordo ridotto di un terzo degli oneri contributivi, di un terzo del costo per l`Inail, nonché dell`Irpef dovuta dall`amministratore al netto delle detrazioni. Tale assimilazione, però, non opera nelle ipotesi in cui l`attività di amministratore, e più in generale l`attività prestata in base al rapporto di collaborazione, rientri nell`oggetto della professione esercitata dal contribuente (es. dottore commercialista). In tali casi, i compensi percepiti sono assoggettati alle disposizioni dettate per i redditi di natura professionale, ex artt. 53 e 54 del Tuir. In tale circostanza, la società si limiterà a liquidare la parcella del professionista, non incorrendo nei vari adempimenti di natura fiscale e previdenziale. Ciò nonostante permane, sotto il profilo fiscale, la ritenuta del 20% da versare all`Erario entro il sedicesimo giorno del mese successivo nonché, sotto il profilo previdenziale, il possibile riconoscimento al professionista dell`eventuale maggiorazione.
Per la società invece, l`emolumento, così come ogni altro costo, è contabilizzato in bilancio per competenza, ma fiscalmente risulterà deducibile per i soggetti passivi IRES (art. 73, c. 1 Tuir) secondo il principio di cassa (art. 95, c. 5 Tuir). Si precisa, inoltre, che per gli emolumenti il principio di cassa è ulteriormente esteso al c.d. principio di “cassa allargata“, ossia l`eventuale costo risulterà comunque deducibile nell`anno se corrisposto entro il 12 gennaio successivo. Tale impostazione non trova però applicazione nei casi in cui i compensi spettanti all`amministratore siano inquadrabili tra i redditi da lavoro autonomo. In tal caso vige il principio di cassa, e non quello di cassa allargata.

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