La caparra: tipologie e contabilizzazione

Pubblicato in Ratio News

Vista la lentezza nelle controversie civili che caratterizza il nostro Paese e la sempre più accentuata propensione, frutto purtroppo del perdurare della crisi, all`inadempimento di una delle parti nei contratti commerciali, strumenti come la caparra possono acquistare agli occhi delle imprese particolare appeal.

La caparra è una somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all`altra, al momento della conclusione del contratto, per garantirel`adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Nel caso di inadempimento dell`obbligazione contrattuale, il codice civile identifica, in base al soggetto che si rende inadempiente, due possibili scenari: se la parte che ha dato la caparra risulta inadempiente, la controparte può recedere dal contratto, trattenendo la caparra; se invece inadempiente risulta essere la parte che l`ha ricevuta, la controparte può recedere dal contratto ed esigere il doppio del valore della caparra stessa. In altri termini, la restituzione del valore versato, maggiorato di un ulteriore valore di caparra.
In merito al timing, il patto di caparra può intervenire anche successivamente la conclusione del contratto, purchè sia anteriore alla scadenza dell`obbligazione. Si precisa, inoltre, che per prassi l`importo versato a titolo di caparra deve essere inferiore al valore totale della controprestazione.
La caparra, nel nostro ordinamento, può essere di due tipi: confirmatoria (art. 1385 c.c.) o penitenziale (art. 1386 c.c.).
Per quanto riguarda la caparra confirmatoria, essa ha la funzione di garante nell`esecuzione del contratto svolgendo un ruolo di autotutela e di preventiva liquidazione del danno in caso di inadempimento della controparte. Essa non pone limiti al danno risarcibile, in quanto se la parte che non è inadempiente preferisce domandare l`esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali, senza quindi l`apposizione di particolare vincoli. La forma della caparra confirmatoria è libera, e non richiede specifica sottoscrizione delle parti qualora vi sia una sua specifica previsione all`interno del contratto. Se però così non fosse, occorre invece un`esteriorizzazione dell`accordo, altrimenti i valori corrisposti rivestono il ruolo di acconto alla prestazione.
La caparra penitenziale, invece, a differenza di quella confirmatoria, costituisce il corrispettivo del diritto di recesso a favore di una o entrambe le parti. Si precisa che questa particolare tipologia non è sufficiente che sia prevista nelle clausole contrattuali, ma è necessario che tale accordo sia espressamente pattuito.
Sotto il profilo contabile, nel caso la società versi una caparra (attiva), tale caparra rappresenterà un credito nel circolante (voce C.II.5 – Altri crediti); qualora, invece, si riceva una caparra (passiva) la sua collocazione in bilancio risulterà alla voce Altri debiti (D.14).
Sotto il profilo impositivo, la caparra non è soggetta ad Iva in quanto, come sancito dalla Ris. 197/E/2007, non costituisce parte del corrispettivo di una prestazione, ma ha esclusivamente funzione risarcitoria ed è pertanto priva del presupposto oggettivo degli art. 2 e 3 del DPR. 633/72.

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