Emolumenti amministratori per partecipazione agli utili

Pubblicato in Ratio News

Gli amministratori, come tutti coloro che prestano il proprio lavoro nel normale svolgimento dell`attività aziendale, devono essere remunerati per il lavoro svolto nell`amministrare la società, ed eventualmente, se positivi, per i risultati conseguiti.

Il compenso amministratori deve essere deliberato dall`assemblea dei soci al momento della nomina e la periodicità con cui tali emolumenti sono riconosciuti può essere liberamente definito dalle parti. Nel caso in cui si optasse per una prestazione amministrativa a carattere gratuito, la stessa deve essere prevista nello statuto o deve emergere da delibera assembleare.
Altrimenti, nella quasi totalità dei casi in cui non vi sia una sovrapposizione tra proprietà e gestione, il compenso può essere determinato in misura fissa o in misura variabile, oppure può essere un misto tra i 2 meccanismi di determinazione. A tale compenso si possono poi aggiungere i rimborsi spese, l`indennità di fine mandato ed eventuali benefit che sono concessi all`amministratore per l`espletamento del suo mandato. Bisogna comunque tener presente che l`entità di tale remunerazione, per una corretta gestione aziendale, deve essere congrua e proporzionale alla redditività della società. Sotto il profilo contabile, in conto economico, gli emolumenti amministratori sono iscritti alla voce B7, costi per servizi, in quanto costi riferiti al c.d. servizio amministrativo. Sotto il profilo fiscale, invece, come sancito dall`art. 95, c. 5 del Tuir, l`emolumento agli amministratori è interamente deducibile per la società, ma solo nell`esercizio in cui è corrisposto. Vige pertanto il cosiddetto principio di cassa, ovvero il costo risulta deducibile solo nel momento in cui viene effettivamente pagato.
Alternativamente si può optare per una determinazione del compenso in forma variabile, ad esempio con la c.d. tecnica della partecipazione agli utili. In tal caso, gli emolumenti saranno determinati applicando agli utili netti risultanti dal bilancio un`aliquota predeterminata tra le parti. La base su cui si calcola l`emolumento però deve tenere conto della quota da imputare a riserva legale, quando questa non risulti ancora capiente, o ad altre eventuali riserve obbligatorie. Non va inoltre dimenticato il vincolo di destinazione dell`utile per la reintegrazione del capitale sociale in caso di perdite conseguite in esercizi precedenti. Sotto il profilo contabile tale impostazione non implica l`iscrizione di un costo all`interno del conto economico, ma l`emolumento sorgerà come debito in sede di destinazione dell`utile. Sotto il profilo fiscale, sempre l`art. 95 del Tuir, al c. 5, dispone che tale compenso risulti per la società deducibile, anche se esso non transita da conto economico. Rimane invece fermo, anche in questo caso, il principio di cassa. Il compenso determinato come partecipazione agli utili è un forte incentivo per l`amministratore a realizzare il maggior risultato possibile, allineando sotto alcuni aspetti il suo interesse soggettivo a quello dei soci/azionisti. Tuttavia tale scelta, sebbene non appesantisca la società di costi fissi, potrebbe portare l`amministratore a compiere operazioni pericolose al solo fine di massimizzare gli utili, subordinando una visione di lungo periodo ad una di breve, mettendo a repentaglio la durabilità aziendale. Resta fermo l`assunto per il quale l`amministratore risponde civilmente del proprio operato.
Nell`ipotesi invece in cui la società registri una perdita, tale situazione non produrrà ulteriori effetti sull`amministratore se non la mancata retribuzione. Ciò in virtù del fatto che come prestatore del proprio operato mette a repentaglio il valore del suo tempo.

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