IFRIC 23: modalità di determinazione del reddito

Pubblicato in Ratio News

Lo IASB ha pubblicato la nuova interpretazione per affrontare i casi in cui vi sono operazioni o poste di bilancio caratterizzate da elementi di incertezza. Tali indicazioni devono essere applicate ai bilanci con inizio 1.01.2019.


I principi contabili internazionali demandano allo IAS 12 il trattamento contabile delle imposte correnti e differite. Va però precisato che poche indicazioni sono fornite qualora, come spesso accade, il trattamento fiscale di un’operazione o di una posta di bilancio sia caratterizzata da elementi di incertezza. Tale aspetto, ritenuto particolarmente importante, anche alla luce di applicazioni non uniformi che spesso hanno minato il principio di comparabilità dei bilanci, è stato affrontato nel dettaglio dallo IASB che, in data 7.06.2017, ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatments.
L’interpretazione, di recente omologazione, si applica a partire dai bilanci riferiti a esercizi aventi inizio il 1.01.2019 o data successiva. L’obiettivo del documento è quello di chiarire come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla valutazione (di cui allo stesso IAS 12) quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito. Trattandosi di un’interpretazione nell’ambito dello IAS 12, va tenuto presente che è applicabile alle sole imposte che prevedono la determinazione di una base imponibile quale differenza tra ricavi e costi (per esempio, Ires e Irap).
Entrando nel merito dei contenuti, l’interpretazione definisce “trattamento fiscale” il trattamento applicato, o che si intende applicare, in sede di dichiarazione dei redditi per la determinazione della base imponibile a tassazione; il documento si focalizza su tutti i casi in cui risulti incerto che tale trattamento sia accettato dall’autorità fiscale, ossia l’organo o il complesso di organi con funzione accertatrice o giudicante in merito all’accettabilità di una specifica posizione con riferimento alle disposizioni fiscali. Tra Ie principali questioni approfondite dalla citata interpretazione vi è la misurazione del trattamento fiscale c.d. incerto, ossia la presentazione delle metodologie di determinazione del reddito imponibile, tenuto conto del grado di incertezza.
In tale logica, il documento richiede in via preliminare la determinazione del grado di probabilità che l’autorità fiscale accolga come corretto il trattamento fiscale che l’impresa ha assunto. Tale valutazione deve essere supportata da circolari e risoluzioni, ma anche da orientamenti giurisprudenziali in merito. A seguito di tale valutazione ne deriveranno quindi 2 possibili scenari, un primo in cui l’accettazione risulterà probabile (più facile che l’evento si verifichi rispetto al caso opposto) o un secondo, invece, in cui il trattamento probabilmente non sarà accolto. Nel primo caso quindi il trattamento fiscale a livello contabile produrrà gli stessi effetti che si avrebbero se vi fosse certezza nel suo accoglimento. Nel caso in cui, invece, si rilevasse come improbabile l’accoglimento (più facile che l’evento non si verifichi rispetto al caso opposto), sarà compito del redattore del bilancio dare rappresentazione all’effetto generato da tale incertezza. A tal fine, l’IFRIC suggerisce due metodi tra loro alternativi. Il c.d. importo probabile (most likely amount), preferibile quando si debba scegliere tra due opzioni, il quale quantifica tale effetto come l’importo che tra le varie opzioni possibili risulta essere il più probabile. Alternativamente potrà essere applicato il c.d. valore atteso (expected value), ossia la somma dei possibili effetti che il trattamento fiscale potrebbe produrre ponderati per la loro probabilità di realizzazione.

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