La continuità aziendale nella relazione del revisore

Pubblicato in Ratio News

L’applicazione dal bilancio 2017 del nuovo principio contabile ISA 570 ha comportato alcune modifiche nella struttura e nei contenuti del giudizio che dovrà essere espresso dal soggetto incaricato della revisione legale. Il presente contributo si focalizza sulle specifiche che dovranno essere inserite sul tema della continuità aziendale.

La presenza o meno della continuità aziendale è una valutazione fondamentale in sede di predisposizione del bilancio, in quanto è un elemento essenziale per definire i criteri valutativi utilizzati per la rappresentazione delle poste attive e passive di bilancio, anche se, come recentemente sottolineato dall’OIC 11, anche in presenza di incertezze sulla continuità si applicano i criteri di valutazione di funzionamento. Ne deriva quindi, come conseguenza, un’altrettanta rilevanza in sede di revisione del bilancio, il cui giudizio quindi sarà influenzato in maniera significativa dall’eventuale accordo, o disaccordo, tra amministratori e revisori sullo specifico tema.

L’ISA 570 prevede che se il bilancio fosse redatto secondo i criteri utilizzati per le imprese in funzionamento, e quindi secondo continuità aziendale, ma a parere del revisore, tale valutazione non risulti appropriata, il giudizio sarà avverso, in quanto il bilancio non rappresenterebbe in maniera veritiera e corretta la reale situazione in cui verte l’impresa. Si tratta di una previsione poco pertinente in Italia considerato che il bilancio deve essere redatto sulla base dei criteri di liquidazione soltanto in casi estremi, quando l’azienda non è più in funzionamento.

Nel caso invece in cui il revisore reputi appropriato la presunzione di continuità, sebbene sussista un’incertezza significativa, sarà necessario verificare che nel bilancio tale incertezza sia chiaramente illustrata e che quindi sia fornita adeguata descrizione circa i fatti o le circostanze che possono pregiudicare la sopravvivenza dell’impresa. In presenza quindi di un’adeguata descrizione degli elementi alla base di incertezza, il giudizio deve essere senza modifiche (rilievi), e deve includere un richiamo di informativa, da quest’anno una specifica sezione del giudizio, che individui l’esistenza dell’incertezza significativa relativa all’evento o la circostanza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare, ma anche che richiami l’attenzione sull’informativa stessa contenuta nel bilancio. Tale inserimento è obbligatorio in presenza di incertezze definite come significative. L’informativa sulla continuità deve essere riportata nella relazione sulla gestione e anche, in presenza di incertezze significative, nella nota integrativa.

Nei casi di incertezze significative e molteplici, in caso estremi, l’ISA 570 prevede che il revisore possa doversi dichiarare impossibilitato ad esprimere il giudizio.

Può ancora accadere che il revisore non trovi la collaborazione dell’organo amministrativo nel condividere le proprie valutazioni, ad esempio quando non è disponibile a redigere le previsioni indispensabili a valutare la prospettiva di continuazione dell’attività. In questo caso, se il revisore risulta comunque in grado di effettuare questo tipo di indagine e condivide la posizione assunta dagli amministratori emetterà giudizio positivo, alternativamente, anche in base al grado di incertezza, le alternative sono l’impossibilità ad esprimere il giudizio per le gravi limitazioni subite nell’applicazione dei principi di revisione.

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