La revisione della relazione sulla gestione

Pubblicato in Ratio News

L’applicazione in ambito nazionale dei nuovi principi di revisione – ISA Italia serie 700 – ha comportato alcune modifiche nella struttura e nei contenuti nel giudizio che dovrà essere redatto dai soggetti incaricati della revisione legale. Il presente contributo analizza le novità riguardanti la revisione della relazione sulla gestione.

Come già richiesto da alcuni anni, il revisore all’interno della sua relazione deve esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, quando questa è redatta. Tali informazioni, così come sancito dall’art. 2428 c.c. sono sia di carattere finanziario (dati, importi, riclassificati, indicatori), sia di carattere non finanziario (dati ed informazioni extracontabili). La valutazione che il revisore è tenuto a fare implica una verifica della coerenza tra quanto illustrato ed esposto nella relazione sulla gestione e quanto effettivamente emerge dal bilancio d’esercizio. Così come sancito dall’ISA720B, quindi, il revisore deve leggere la relazione con spirito critico e trovare riscontro, per le informazioni finanziarie con quanto riportato in bilancio e in contabilità, così come per quelle non finanziarie che richiederanno la verifica di una più ampia documentazione a seconda della tipologia. Se da tale analisi dovessero emergere incongruenze tra quanto esposto nella relazione sulla gestione e la documentazione esaminata, e tali incongruenze fossero giudicare significative, cioè tali da poter influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio, sarà compito del revisore farle presenti all’interno della sula relazione. In presenza quindi di incoerenze significative, il revisore potrà, in prima istanza, chiedere alla direzione di modificare la relazione sulla gestione e, se questo non dovesse accadere, il revisore dovrà, in un apposito paragrafo, inserire un rilievo che giustifichi l’incoerenza riscontrata. Se ancora, tale incoerenza, oltre a risultare significativa, si dimostrasse pervasiva, in quel caso, il revisore potrà esprimere giudizio avverso sulla coerenza della relazione al bilancio e poi, in apposito paragrafo, argomentare le motivazioni alla base della sua decisione. Viene da sé che, eventuali errori riscontrati a livello di bilancio, se ripresi anche nella relazione sulla gestione, non solo produrranno effetti a livello di bilancio, ma conseguentemente influenzeranno anche il giudizio sulla coerenza. Come sancito dall’ISA 720B, in presenza di giudizio avverso o impossibilità ad esprimere un giudizio a livello di bilancio, il revisore dovrà esprimerne la sua impossibilità ad esprimere il giudizio sulla coerenza.

A partire dai bilanci 2017, inoltre, il revisore è chiamato a esprimere un giudizio sulla conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge. In tal senso, il revisore deve verificare la completezza della relazione nell’esporre le informazioni richieste dal legislatore.

A livello procedurale, il revisore dovrà in primis, acquisire una comprensione generale sulle norme di legge relative alla relazione sulla gestione applicabili all’impresa e al suo settore, verificare come tali norme siano state rispettate in seno alla relazione, concordare la messa a disposizione della relazione e l’eventuale documentazione a supporto. Svolte queste attività propedeutiche il revisore deve procedere con una lettura critica della relazione, verificandone il riscontro con il bilancio e le scritture contabili.

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