La revisione dei rapporti con parti correlate

Pubblicato in Ratio News

Le parti correlate sono una tematica molto delicata che il revisore deve tenere in considerazione al fine di poter asserire che il bilancio non contenga errori significativi e che rappresenti in maniera veritiera e corretta l’andamento sociale. Il presente contributo mette in luce alcune problematiche riferite allo specifico tema.

Il tema delle operazioni con parti correlate e uno dei temi più delicati in ambito della revisione. Tali operazioni, infatti, proprio perché poste in essere da soggetti non indipendenti tra di loro, possono essere condotte a condizioni che differiscono da quelli di mercato. Oppure, caso ben più grave, possono essere condotte senza un vero fondamento economico, se non quello di fornire una rappresentazione forviante agli utilizzatori del bilancio.

Appurata la loro particolare pericolosità, sarà necessario verificarne la correttezza. Per far ciò il revisore deve porre in essere le normali tecniche di revisione riferite alle specifiche poste che tali operazioni movimentano, ma dovrà tener presente che proprio per via del rapporto di correlazione, la capacità persuasiva degli elementi provativi che andrà raccogliere è inferiore rispetto a quella che avrebbe avuto indagando rapporti condotti tra soggetti indipendenti.

Si pensi ad esempio al caso della circolarizzazione di un credito vantato nei confronti di una società controllata. In questo caso, infatti, gli elementi probativi raccolti potrebbero essere meno efficaci rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti da terzi, e richiederanno un maggiore scetticismo professionale da parte del revisore. Ne consegue che, dopo aver posto in essere le normali procedure di revisione, il revisore dovrà verificare tali operazioni con estrema attenzione indagandone da un lato la natura, ma anche le condizioni con le quali tali operazioni sono state poste in essere. Per far ciò è compito della direzione aziendale comunicare i nominativi delle parti correlate, step necessario al fine di poter tracciare il c.d. perimetro di correlazione. La richiesta quindi dei soggetti correlati è fondamentale in quanto non è possibile che revisore, in base alle informazioni in suo possesso, possa non essere in grado di definire tale perimetro in maniera puntuale. Sotto il profilo operativo e necessario che siano effettuate delle verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui loro effetti in bilancio, con particolate attenzione per quelle operazioni che potrebbero risultare anomale e non ricorrenti. Devono inoltre essere esaminati i verbali delle riunioni dell’assemblea, del consiglio e del collegio sindacale, nonché le scritture contabili con particolare attenzione delle operazioni condotte in prossimità della chiusura dell’esercizio. Dall’esame invece delle conferme esterne, devono essere verificate le garanzie date e ricevuta. Il revisore deve quindi chiedere conferma dei termini e degli ammontare delle operazioni poste in essere con parti correlate, prendere visione degli elementi provativi in possesso dalle parti, esaminare le caratteristiche dell’operazione le loro motivazioni economiche, ed infine, controllare che sia fornito in bilancio un’adeguata informazione ai sensi dell’art. 2427 c.c., numero 22 bis.

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